L'imposizione ai professori di far parte come soci ex lege dell'Istituto Kirner, corrispondendo il relativo contributo, si risolve in una prestazione imposta ex art. 23 Cost.. Il relativo onere a carico dei soci non contrasta con l'art. 38 secondo comma Cost. che non risulta violato quando le prestazioni patrimoniali per l'assolvimento dei compiti di assistenza pubblica vengono a ricadere su soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi, e di un collegamento, diretto, o indiretto fra la causa dell'imposizione e la finalita` da conseguire, che mantiene la sua impronta pubblicistica quali che siano le modalita` di realizzazione. L'imposizione del vincolo associativo e della relativa quota di iscrizione si presenta infatti nella specie in connessione strumentale con il fine pubblico perseguito di provvedere ad una assistenza integrativa e complementare rispetto a quella erogata da altri enti. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 l. 28 marzo 1968 n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, l. 13 giugno 1969 n. 282). - cfr. SS. nn. 25/1968, 70/1960, 69/1962, 174/1981.
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi