Art. 12
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I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo A all'inizio della classe terminale di stipendio. Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale. I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilita' pagano l'intero contributo. I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera b) dell'articolo 6. I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo. Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sara' determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore. I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
