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I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo A all'inizio della classe terminale di stipendio. Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale. I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilita' pagano l'intero contributo. I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera b) dell'articolo 6. I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo. Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sara' determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore. I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    L'imposizione ai professori di far parte come soci ex lege dell'Istituto Kirner, corrispondendo il relativo contributo, si risolve in una prestazione imposta ex art. 23 Cost.. Il relativo onere a carico dei soci non contrasta con l'art. 38 secondo comma Cost. che non risulta violato quando le prestazioni patrimoniali per l'assolvimento dei compiti di assistenza pubblica vengono a ricadere su soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi, e di un collegamento, diretto, o indiretto fra la causa dell'imposizione e la finalita` da conseguire, che mantiene la sua impronta pubblicistica quali che siano le modalita` di realizzazione. L'imposizione del vincolo associativo e della relativa quota di iscrizione si presenta infatti nella specie in connessione strumentale con il fine pubblico perseguito di provvedere ad una assistenza integrativa e complementare rispetto a quella erogata da altri enti. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 l. 28 marzo 1968 n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, l. 13 giugno 1969 n. 282). - cfr. SS. nn. 25/1968, 70/1960, 69/1962, 174/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art12 · fonte su Normattiva