Art. 15
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Il consiglio di amministrazione:
- a)fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalita' dell'istituto;
- b)delibera, entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, il conto consuntivo;
- c)delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilita';
- d)delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;
- e)provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta tra i soci dell'istituto con le modalita' previste dal regolamento organico di cui alla lettera c);
- f)decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;
- g)delibera la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza e delle commissioni, quella della indennita' per il presidente, i vice presidenti, i consiglieri e i soci comandati, di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilita' a carattere continuativo, nonche' la misura del compenso annuo in favore dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
- h)svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'istituto e per il raggiungimento dei suoi fini. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e d) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Le deliberazioni di cui alla lettera c), da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera e) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge. Entro limiti di tempo, nella misura e secondo criteri di massima determinati dal consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il consiglio stesso deleghera' i compiti di cui alla lettera f) a speciali commissioni, costituite ognuna da cinque consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 14.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
