Art. 3
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Sono soci effettivi:
- a)tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;
- b)tutti i professori civile di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;
- c)tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonche' gli incaricati di religione;
- d)tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278. Continuano, altresi', ad essere soci effettivi dell'istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'istituto.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
