Art. 6
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Per il conseguimento dei suoi scopi l'istituto: I. - Accorda sovvenzioni:
- a)al socio:
- 1)per malattie;
- 2)per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;
- 3)per insufficienti assegni di quiescenza;
- 4)per malattie o per morte di familiari a carico;
- b)al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;
- c)al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresi' ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonche' agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purche' durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non passano dedicarsi a proficuo lavoro. L'istituto tendera' ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignita' ed alle condizioni medie del corpo insegnante;
- d)al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli. II. - Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:
- a)al socio quando abbia subito gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;
- b)a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali. III. - Concede anche senza concorso:
- a)assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;
- b)borse e premi di studio di perfezionamento postuniversitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi. IV. - A giudizio del consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci. V. - Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'amministrazione pubblica. VI. - Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8. La concessione e l'entita' delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravita' dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
