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Il Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed e' composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:
- a)un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; ((b) due funzionari della Direzione generale del tesoro));
- c)un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
- d)un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- e)un funzionario del Ministero delle finanze;
- f)un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
- g)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h)tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono ne' siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie; ((i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario -- scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non puo' scegliere piu' di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'istituto da nominare consiglieri e' effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresi' del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione)). Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri. I funzionari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato. Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio e' integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.
Testo in vigore dal 21 maggio 1978 al 30 aprile 1999
