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La determinazione dei prezzi delle forniture e' effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una Commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

  • 1)dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;
  • 2)dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;
  • 3)da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato;
  • 4)da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato designato dal Provveditore generale.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art18 · fonte su Normattiva