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[1]I Comandi e le unita' dell'aviazione per il Regio esercito e di quella per la Regia marina dipendono direttamente dai Comandi del Regio esercito e della Regia marina per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre e marittima e il relativo addestramento nonche' le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l'addestramento e l'impiego di queste unita' sono di competenza dei Ministeri della guerra e della marina.

[2]Dipendono invece, per il tramite gerarchico, dai Comandi della Regia aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

[3]La dipendenza degli aerei imbarcati sulle Regie navi e delle unita' imbarcate sulle Regie navi portaerei e' regolata da disposizioni a parte, emanate di concerto tra il Ministero dell'aeronautica ed il Ministero della marina.

[4]I particolari concernenti le dipendenze sopradette verranno disciplinati in un regolamento da compilarsi di concerto fra i Ministeri interessati e da approvarsi con decreto Reale.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art10 · fonte del testo