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[1]Al servizio sanitario della Regia aeronautica si provvede con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina previi accordi fra i Ministeri interessati.

[2]Per lo speciale servizio sanitario aeronautico funzioneranno altresi': 4 istituti medico legali, depositi e stabilimenti vari della Regia aeronautica.

[3]Tutti i servizi sanitari aeronautici vengono disimpegnati da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art24 · fonte del testo