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[1]Al servizio sanitario della Regia aeronautica si provvede con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina previi accordi fra i Ministeri interessati.
[2]Per lo speciale servizio sanitario aeronautico funzioneranno altresi': 4 istituti medico legali, depositi e stabilimenti vari della Regia aeronautica.
[3]Tutti i servizi sanitari aeronautici vengono disimpegnati da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
