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[1]All'insegnamento delle materie militari nelle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio, si provvede con personale militare.
[2]All'insegnamento delle materie non militari si puo' provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
