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[1]All'insegnamento delle materie militari nelle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio, si provvede con personale militare.

[2]All'insegnamento delle materie non militari si puo' provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art28 · fonte del testo