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[1]La ripartizione degli ufficiali della Regia aeronautica tra i vari enti previsti dalla presente legge e' stabilita dal Ministero dell'aeronautica, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

[2]La ripartizione degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina comandati in servizio presso i vari enti previsti dalla presente legge, sara' stabilita con decerto Reale previo concerto tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art38 · fonte del testo