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[1]Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unita' e gli enti della Regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonche' i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze, dei servizi e dei ruoli entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
[2]Le variazioni annuali dei ruoli saranno stabilite in sede di bilancio previo concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello delle finanze.
[3]L'organizzazione prevista dalla presente legge per quanto riguarda lo svolgimento, costituzione o trasformazione di unita' o di enti, verra' raggiunta gradualmente nei limiti delle disponibilita' del bilancio con disposizioni particolari del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina per quanto concerne le aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
