Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937. Leggi il testo vigente →

[1]Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unita' e gli enti della Regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonche' i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze, dei servizi e dei ruoli entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

[2]Le variazioni annuali dei ruoli saranno stabilite in sede di bilancio previo concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello delle finanze.

[3]L'organizzazione prevista dalla presente legge per quanto riguarda lo svolgimento, costituzione o trasformazione di unita' o di enti, verra' raggiunta gradualmente nei limiti delle disponibilita' del bilancio con disposizioni particolari del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina per quanto concerne le aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art40 · fonte del testo