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Sino a che la Regia aeronautica non abbia predisposto un congruo numero di piloti degli aerei imbarcati a bordo delle Regie navi, rimane stabilito che gli attuali piloti della Regia marina possono continuare a prestare servizio di volo, venendo gradualmente sostituiti con altrettanti elementi della Regia aeronautica nel termine di anni tre dalla data della presente legge.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art41 · fonte del testo