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[1]Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi - Gazzera Sirianni - De Bono.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art42 · fonte del testo