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[1]L'ufficio di Stato Maggiore e' retto dal capo di Stato Maggiore, coadiuvato da un sottocapo di Stato Maggiore, posto alle sue dirette dipendenze.

[2]Le attribuzioni del capo di Stato Maggiore e del sottocapo di Stato Maggiore sono stabilite con legge a parte.

[3]L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio di Stato Maggiore sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art5 · fonte del testo