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Dal 1° ottobre 1973 il personale gia' di ruolo e del ruolo speciale transitorio e' inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici. Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari. Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 21 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;488~art2 · fonte del testo