Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1973 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente e' tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie. Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facolta' di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-07-30;488~art3 · fonte del testo