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Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente e' tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie. Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facolta' di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

Testo in vigore dal 21 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;488~art3 · fonte del testo