Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e' concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge. I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;

Testo vigente dal 29 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1556~art1 · fonte del testo