I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro detto termine il Ministro per la difesa nominera', a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovra' ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione.

Testo vigente dal 9 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-28;1143~artunico · fonte del testo