Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Codice civile debbono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art20 · fonte del testo