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Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Codice civile debbono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
