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[1]La nota di cui all'art. 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.
[2]Apposita nota in doppio esemplare sottoscritta va parimenti presentata per ogni formalita' di annotamento.
[3]La sottoscrizione delle note ipotecarie deve seguire immediatamente le indicazioni previste dagli articoli 2659 e 2839 del Codice civile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
