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[1]La nota di cui all'art. 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.

[2]Apposita nota in doppio esemplare sottoscritta va parimenti presentata per ogni formalita' di annotamento.

[3]La sottoscrizione delle note ipotecarie deve seguire immediatamente le indicazioni previste dagli articoli 2659 e 2839 del Codice civile.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art27 · fonte del testo