Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il conservatore, ove la parte lo richieda, e' obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti o le note che egli ricusa di ricevere.
tolto: La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2674 del Codice civile puo', nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'Ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito dall'art. 745 del Codice di procedura civile, per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.
tolto: Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia ed a quello per le finanze la decisione emanata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art30 · fonte del testo