Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, un estratto del registro generale d'ordine.
tolto: Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositate nelle conservatorie dei registri immobiliari, a' sensi degli articoli 2658, 2835 e 2843 del Codice civile le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.
tolto: Tale copia non e' necessaria quando la scrittura privata risulta autenticata da notaio e gia' registrata. Al termine di ogni anno i conservatori inviano le cennate copie all'archivio notarile del luogo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art31 · fonte del testo