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[1]Il conservatore, ove la parte lo richieda, e' obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti o le note che egli ricusa di ricevere.

[2]La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2674 del Codice civile puo', nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'Ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito dall'art. 745 del Codice di procedura civile, per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

[3]Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia ed a quello per le finanze la decisione emanata.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art30 · fonte del testo