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[1]I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, un estratto del registro generale d'ordine.

[2]Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositate nelle conservatorie dei registri immobiliari, a' sensi degli articoli 2658, 2835 e 2843 del Codice civile le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

[3]Tale copia non e' necessaria quando la scrittura privata risulta autenticata da notaio e gia' registrata. Al termine di ogni anno i conservatori inviano le cennate copie all'archivio notarile del luogo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art31 · fonte del testo