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[1]I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1a, 2a, 3a e 4a sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:
[2]al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
[3]oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia laureato;
[4]ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza.
[5]E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2a e 3a anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.
[6]I posti vacanti di conservatone dei registri immobiliari di 5a classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartenenti al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano il grado non inferiore all'ottavo.
[7]I posti di conservatore di 1a classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.
[8]I posti di conservatore delle classi 2a, 3a e 4a, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 6 maggio 1950
