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[1]I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell'art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga: al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia laureato; ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.

[2]E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

[3]I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'8°.

[4]I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

[5]I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 6 maggio 1950 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 6 maggio 1950. 27 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi tolto: 1a, 2a, 3a e 4a aggiunto: 1ª, 2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, tolto: a aggiunto: ai termini dell'art. 6 del tolto: R. aggiunto: regio decreto 11 novembre 1923tolto: -II, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere …

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze tolto: o aggiunto: e delle Intendenze di finanza.

E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi tolto: 2a e 3a aggiunto: 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziariatolto: , che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di tolto: conservatone aggiunto: conservatore dei registri immobiliari di tolto: 5a aggiunto: 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o tolto: appartenenti aggiunto: appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano tolto: il grado non inferiore tolto: all'ottavo aggiunto: all'8°.

I posti di conservatore di tolto: 1a aggiunto: 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle tolto: Conservatorie aggiunto: conservatorie, non possono superare il numero di tolto: due per ogni quattro aggiunto: tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi tolto: 2a, 3a e 4a aggiunto: 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art32 · fonte del testo