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[1]Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilita' delle sue funzioni ha il domicilio legale nella conservatoria dei registri immobiliari da lui amministrata.

[2]Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale nel cui distretto trovasi la conservatoria anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi od eventi causa dal conservatore.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 20 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art42 · fonte del testo