Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1983 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 21 gennaio 1983, n. 22.
Abrogato dal 20 febbraio 1983
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Articolo abrogato dalla l. 21 gennaio 1983, n. 22.
Abrogato dal 20 febbraio 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 20 febbraio 1983. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilita' delle sue funzioni ha il domicilio legale nella conservatoria dei registri immobiliari da lui amministrata.
tolto: Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale nel cui distretto trovasi la conservatoria anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi od eventi causa dal conservatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 21 gennaio 1983, n. 22
La L. 21 gennaio 1983, n. 22 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art42 · fonte del testo