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[1]Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore dei registri immobiliari per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la Corte d'appello fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione delle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 30, 34 e seguenti.
[2]Eguale avviso fa pubblicare nel Foglio annunzi legali delle provincie ove hanno sede le conservatorie nelle quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni. Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio annunzi legali sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
