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Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero e' dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

  • a)il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;
  • b)il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo. Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea puo' ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;
  • c)la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo. Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'art. 3. Il rimborso di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e' dovuto al capo famiglia anche per il coniuge, purche' non separato legalmente, e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 7.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art13 · fonte del testo