Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'art. 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro. Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia capomissione. Qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico -consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare. Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1547, n. 265.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art3 · fonte del testo