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Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'art. 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro. Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia capomissione. Qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico -consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare. Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1547, n. 265.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art3 · fonte del testo