Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:
tolto: a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purche' non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;
tolto: b) del 15 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;
tolto: c) del 20 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o piu' figli a carico. Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. Agli affetti della maggiorazione del presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art5 · fonte del testo