Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

tolto: a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purche' non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

tolto: b) del 15 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

tolto: c) del 20 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o piu' figli a carico. Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. Agli affetti della maggiorazione del presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art5 · fonte del testo