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Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

  • a)del 10 per cento per i coniugati senza figli purche' non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;
  • b)del 15 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;
  • c)del 20 per cento per i coniugati purche' non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o piu' figli a carico. Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. Agli affetti della maggiorazione del presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art5 · fonte del testo