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((Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1952 al 17 novembre 1957. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte.

Qualora l'insegnante all'estero percepisca tolto: retribuzioni aggiunto: retribuzione o assegni da Governi aggiunto: stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art6 · fonte del testo