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((Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1957 al 16 dicembre 2010
