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Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;912~art1 · fonte del testo