Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;912~art2 · fonte del testo