Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e' tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010
