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Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze della amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;912~art4 · fonte del testo