Art. 22 — Agevolazioni in materia di imposta di registro
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Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), e' aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";
- b)dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.".
Testo vigente dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva