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Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti d'appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
