Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti d'appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art4 · fonte del testo