Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Art. 13 — Procedimenti speciali
Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
