Art. 8 — Definizione delle cause per conciliazione
[1]Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.
[2]L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
