[1]Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

[2]L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Testo vigente dal 23 luglio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art8 · fonte del testo