[1]((All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennita' per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo)).

[2]Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Testo vigente dal 15 gennaio 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. 6 parole tolte, 7 parole aggiunte.

All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, tolto: un'indennita', aggiunto: una indennita' per ogni giornataaggiunto: , o frazione di giornata, da tolto: lire 200 a lire 500 aggiunto: L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art14 · fonte del testo