Art. 14 — Trasferte
[1]((All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennita' per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo)).
[2]Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.
Testo vigente dal 15 gennaio 1950
