Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

Art. 20 — Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa

((Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta')).

Testo vigente dal 15 gennaio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. 11 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Per le cause tolto: in materia corporativa aggiunto: di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le tolto: lire 2 aggiunto: L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso tolto: tra le lire 2 aggiunto: fra le L. 20.000 e le tolto: lire 10 aggiunto: L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art20 · fonte del testo