Art. 20 — Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa
((Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta')).
Testo vigente dal 15 gennaio 1950
