[1]((Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera)).

[2]Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

[3]Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Le vacazioni dei procuratori sono di tolto: un'ora aggiunto: un' ora ciascuna e il diritto per ognunaaggiunto: , di esse e' di tolto: lire 15 aggiunto: L. 150. La frazione di un'ora si calcolaaggiunto: , per un'ora intera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art22 · fonte del testo