Art. 22 — Vacazioni
[1]((Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera)).
[2]Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
[3]Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1950
