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Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente, o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia di due membri del Comitato all'uopo designati dal Comitato stesso. I membri della Giunta, esecutiva durano in carica, per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale. Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso. Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Testo in vigore dal 22 aprile 1958 al 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art12 · fonte del testo